Scritto da: Federica Lorenzi Il: Novembre 10, 2017 Nella categoria: News

       Ancora oggi per il 99% dei casi anche quando mi ritrovo davanti ad una grossa azienda, dove per altro, “tengono” molto ai loro diritti…, quando gli viene fatto presente che la pagina pubblicitaria o la campagna pubblicitaria non è di loro proprietà, ma è disciplinata dai diritti d’autore (per altro identici a quelli che vengono attuati per la musica e per le fotografie), i titolari dell’azienda “si offendono”, come “se io mi fossi alzata la mattina” e mi fossi inventata tale disciplinare.

Ecco quindi, le leggi sul Diritto d’Autore create tanti anni fa, e se pur con piccole modifiche sono ancora ad oggi quelle.

CODICE DEL DIRITTO D’AUTORE

565bis.Decreto del Duce 14 dicembre  1942  n. 1485. Ordinanza  corporativa  per  la  disciplina dei  rapporti economici fra  cartellonisti e loro committenti. 

Questa ordinanza è  stata pubblicata in GU 29 dicembre 1942 n. 307 ed è entrata in vigore  il 30 dicembre 1942. 

Il Duce del Fascismo, capo del governo

Vista l’ordinanza corporativa elaborata dalla Corporazione della carta e della stampa per la disciplina dei  rapporti economici fra cartellonisti e loro committenti, su richiesta dalla Confederazio- ne dei professionisti e  degli artisti;

Visti gli articoli 2063., n. 3, e 2064 del codice  civile;

Visti gli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 30 luglio 1942, che approva l’ordinanza corporativa stessa ai  sensi del  regio decreto legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito con   la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

decreta:

Articolo unico. È disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  Regno dell’unito testo di ordinanza corporativa per la disciplina dei rapporti economici fra cartellonisti e loro committenti, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Ordinanza corporativa per la disciplina dei rapporti economici 

fra cartellonisti e loro committenti 

1. I contratti relativi a commissioni di cartelloni o lavori artistici affini devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l’uso a cui i cartelloni o i  lavori artistici affini sono destinati;

b) formato di riproduzione;

2. Nel caso in cui il lavoro eseguito dall’artista, secondo i patti non venga accettato dal committente per qualsiasi ragione, spetta all’artista, a titolo di rimborso  spese, un compenso pari al 25% di  quello concordato a termine dell’articolo precedente.

3. Ogni lavoro, sia nell’originale che nelle riproduzioni, porterà la firma dell’artista che ne è autore.

4. L’autore ha la facoltà di prendere visione del lavoro pronto per la riproduzione a stampa per dare gli opportuni suggerimenti tecnici diretti alla buona riuscita del lavoro  stesso.

5. Salvo cessione da parte dell’artista dei suoi diritti d’autore il committente non potrà destinare il lavoro ad usi diversi da quello concordato a norma dell’articolo 1, né riprodurlo in forma diversa da quella prestabilita, senza il consenso dell’artista.

La consegna del lavoro non implica la cessione dei diritti di autore ad esso inerenti, salvo contrario patto scritto.

6. Nel caso che il committente intendesse riprodurre il lavoro in un nuovo formato e destinarlo ad uno scopo diverso da quello originariamente fissato, spetta all’artista un  compenso ulteriore  da definirsi tra le parti.

7. Per quanto concerne la determinazione del corrispettivo verrà applicata, in caso di omissione delle parti contraenti, la disposizione contenuta nell’art. 2225 del Codice Civile.

Se le parti hanno omesso di determinare alcuno degli elementi indicati nelle lettere a), b), c) dell’art. 1 della presente ordinanza e tali elementi non risultino dagli usi, l’autorità giudiziaria,  su domanda di una delle parti, determina gli elementi che sono stati omessi tenendo conto delle circo- stanze del contratto.

8. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia.

 

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